Regolamento›Capo III
Art. 60
In vigore dal 8 set 1938
I professori di ruolo o emeriti ed i liberi docenti che debbono far parte di ciascuna commissione sono scelti direttamente dal Ministro.
Le persone estranee all'insegnamento universitario sono scelte dal Ministro su terne proposte dai locali Sindacati professionali.
Uno dei membri di ciascuna commissione esaminatrice per le professioni di medico-chirurgo e di veterinario è designato dal Ministro per l'interno tra i funzionari di grado non inferiore al settimo, appartenenti rispettivamente al ruolo dei medici e dei veterinari.
Col decreto di costituzione delle commissioni il Ministro ne nomina il presidente e la persona che deve supplirlo in caso di sua assenza o impedimento.
Nella prima adunanza il presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di segretario relatore.
Le commissioni possono essere suddivise in sottocommissioni, secondo le norme di cui agli . La formazione delle sottocommissioni è disposta dal presidente.
Ciascuna sottocommissione nomina nel proprio seno il presidente e il relatore.
Storico versioni
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