RegolamentoCapo III

Art. 61

In vigore dal 8 set 1938
Nessuna adunanza di commissione o di sottocommissione è valida se non siano presenti almeno i tre quarti dei componenti. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per tutte le adunanze è redatto processo verbale che è firmato dal presidente e dal segretario. Le segreterie delle Università e degli Istituti superiori, presso i quali si tengono esami di Stato, funzionano quali uffici di segreteria di ciascuna commissione sotto la diretta dipendenza dei singoli presidenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-61

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