RegolamentoCapo III

Art. 58

In vigore dal 8 set 1938
Le commissioni esaminatrici sono nominate, ogni anno, con decreto del Ministro e ciascuna di esse è composta come segue: a) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo i componenti sono undici: sette professori di ruolo, un libero docente, tre persone estranee all'insegnamento superiore. Due dei professori di ruolo debbono essere scelti fra gli insegnanti delle seguenti discipline: anatomia, anatomia patologica, fisiologia, patologia generale; b) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di chimico i componenti sono cinque: tre professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore; c) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista i componenti sono cinque: tre professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore; d) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere i componenti sono quindici: nove professori di ruolo, tre liberi docenti, tre persone estranee all'insegnamento superiore; e) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto i componenti sono sette: cinque professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore; f) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo i componenti sono dodici: otto professori di ruolo, un libero docente, tre persone estranee all'insegnamento superiore; g) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario i componenti sono dodici: otto professori di ruolo, un libero docente, tre persone estranee all'insegnamento superiore; h) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale i componenti sono nove: sei professori di ruolo, un libero docente, due persone estranee all'insegnamento superiore; i) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio i componenti sono nove: sei professori di ruolo, un libero docente, due persone estranee all'insegnamento superiore. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici professori di ruolo della Università o Istituto che è sede di esami di Stato, oppure di altra Università od Istituto: invece di professori di ruolo possono essere chiamati a far parte delle commissioni stesse professori emeriti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-58

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Art. 58 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo