Regolamento›Capo III
Art. 58
In vigore dal 8 set 1938
Le commissioni esaminatrici sono nominate, ogni anno, con decreto del Ministro e ciascuna di esse è composta come segue:
a) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo i componenti sono undici: sette professori di ruolo, un libero docente, tre persone estranee all'insegnamento superiore.
Due dei professori di ruolo debbono essere scelti fra gli insegnanti delle seguenti discipline: anatomia, anatomia patologica, fisiologia, patologia generale;
b) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di chimico i componenti sono cinque: tre professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore;
c) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista i componenti sono cinque: tre professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore;
d) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere i componenti sono quindici: nove professori di ruolo, tre liberi docenti, tre persone estranee all'insegnamento superiore;
e) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto i componenti sono sette: cinque professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore;
f) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo i componenti sono dodici: otto professori di ruolo, un libero docente, tre persone estranee all'insegnamento superiore;
g) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario i componenti sono dodici: otto professori di ruolo, un libero docente, tre persone estranee all'insegnamento superiore;
h) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale i componenti sono nove: sei professori di ruolo, un libero docente, due persone estranee all'insegnamento superiore;
i) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio i componenti sono nove: sei professori di ruolo, un libero docente, due persone estranee all'insegnamento superiore.
Possono essere chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici professori di ruolo della Università o Istituto che è sede di esami di Stato, oppure di altra Università od Istituto: invece di professori di ruolo possono essere chiamati a far parte delle commissioni stesse professori emeriti.
Storico versioni
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