RegolamentoCapo III

Art. 53

In vigore dal 8 set 1938
I candidati non possono sostenere gli esami di Stato: a) nelle sedi presso le quali siano stati iscritti come studenti in corso nell'ultimo biennio; b) nelle sedi presso le quali abbiano conseguito la laurea o il diploma che è titolo di ammissione agli esami medesimi; c) nelle sedi presso le quali abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero. Nel caso peraltro che il titolo o i titoli accademici, che danno accesso a un determinato esame di Stato, siano rilasciati da una sola Università o Istituto superiore, l'esame di Stato sarà sostenuto presso la stessa Università o Istituto superiore. Non è consentito ai candidati di sostenere nella stessa sessione esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-53

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Art. 53 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo