Regolamento›Capo III
Art. 53
53 / 121In vigore dal 8 set 1938
I candidati non possono sostenere gli esami di Stato:
a) nelle sedi presso le quali siano stati iscritti come studenti in corso nell'ultimo biennio;
b) nelle sedi presso le quali abbiano conseguito la laurea o il diploma che è titolo di ammissione agli esami medesimi;
c) nelle sedi presso le quali abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero.
Nel caso peraltro che il titolo o i titoli accademici, che danno accesso a un determinato esame di Stato, siano rilasciati da una sola Università o Istituto superiore, l'esame di Stato sarà sostenuto presso la stessa Università o Istituto superiore.
Non è consentito ai candidati di sostenere nella stessa sessione esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-53