Regolamento›Capo II
Art. 48
In vigore dal 8 set 1938
Le lauree e i diplomi, conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori, vengono rilasciati, in nome del Re e Imperatore, dal rettore o direttore e debbono essere sottoscritti anche dal preside della Facoltà e dal direttore amministrativo.
Nelle lauree e nei diplomi non sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, ma si fa speciale menzione della lode, quando questa sia stata concessa.
A coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore.
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