Regolamento§ 2

Art. 43

In vigore dal 8 set 1938
Gli esami di profitto e gli esami di laurea o diploma sono pubblici. Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti. Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. Lo studente è approvato a pieni voti legali, se ottiene i nove decimi dei punti; a pieni voti assoluti, se consegue la totalità dei punti. In caso di pieni voti assoluti, la commissione può concedere la lode, che deve essere deliberata all'unanimità. Lo studente che si ritiri durante un esame è considerato riprovato. Lo studente riprovato non può ripetere l'esame nella medesima sessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-43

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Art. 43 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo