Regolamento§ 2

Art. 41

In vigore dal 8 set 1938
Per essere ammesso agli esami di profitto, lo studente deve comprovare di avere preso iscrizione alle corrispondenti materie e di averne ottenuto l'attestazione di frequenza. Per essere ammesso agli esami di laurea o diploma, lo studente deve comprovare di avere frequentato il rispettivo corso di studi per il numero di anni prescritto, di avere superato tutti i prescritti esami di profitto e di avere pagato tutte le tasse, sopratasse e contributi, o di esserne stato dispensato. Egli deve, per ogni sessione, presentare la domanda relativa, entro il termine stabilito dal rettore o direttore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-41

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Art. 41 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo