Art. 41
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-41
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Per sostenere gli esami di profitto, lo studente deve dimostrare di essere iscritto ai relativi insegnamenti e di possedere l'attestazione di frequenza. Per accedere invece all'esame finale di laurea o diploma, è richiesto di aver frequentato l'intero corso di studi per gli anni prescritti, aver superato tutti gli esami di profitto previsti ed essere in regola con il pagamento di tasse, sopratasse e contributi, salvo dispensa. Infine, per ciascuna sessione d'esame, lo studente ha l'obbligo di inviare apposita domanda entro la scadenza fissata dal rettore o dal direttore.
La norma stabilisce le condizioni necessarie e gli adempimenti formali che gli studenti devono soddisfare per accedere agli esami di profitto e agli esami finali di laurea o diploma.
Si applica agli studenti universitari o di istituti superiori che intendono sostenere esami di profitto o esami di laurea o diploma.
Uno studente universitario intende sostenere la prova finale di laurea nella sessione autunnale. Per farlo, deve presentare la domanda entro i termini indicati dal rettore, dimostrando di aver seguito gli anni previsti di corso, superato tutti gli esami di profitto e saldato tutte le tasse o ottenuto la relativa dispensa.
Obbligo di comprovare l'iscrizione e la frequenza per gli esami di profitto; obbligo di comprovare la frequenza pluriennale, il superamento degli esami e il pagamento dei tributi (o la dispensa) per la laurea/diploma; obbligo di presentare la domanda di sessione entro il termine fissato dal rettore o direttore.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.