Regolamento›§ 2
Art. 46
In vigore dal 8 set 1938
Gli studenti non possono tenere adunanze entro i locali e stabilimenti dell'Università o Istituto, senza preventiva autorizzazione del rettore o direttore.
In caso di disordini il rettore o direttore può prendere accordi con l'autorità politica per ristabilire la disciplina.
Quando i disordini riguardino uno o più corsi, i corsi stessi possono essere sospesi dal rettore o direttore, che ne riferisce al senato accademico. I corsi che, a cagione della condotta degli studenti, abbiano subito una prolungata interruzione, possono essere dichiarati dal senato accademico non validi agli effetti dell'iscrizione.
Se i disordini riguardino una intera Facoltà o l'Università o l'Istituto nel suo complesso, il Ministro può ordinare a temporanea chiusura dell'Università o Istituto. Tale facoltà spetta anche, in casi gravi od urgenti, al rettore o direttore, che provvede, udito il senato accademico, e ne riferisce immediatamente al Ministro.
Agli studenti promotori o comunque responsabili di disordini possono essere inflitte le punizioni disciplinari previste dall' del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071,
Storico versioni
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