Regolamento›§ 2
Art. 45
In vigore dal 8 set 1938
La punizione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'Università prevista dall' del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n, 1071, non può superare tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-45