Regolamento›Capo I
Art. 16
In vigore dal 8 set 1938
Gli studenti fuori corso non hanno ulteriori obblighi di iscrizione ai corsi riferentisi agli anni compiuti. Essi, qualora intendano esercitare i diritti derivati dall'iscrizione, debbono presentare annualmente, entro i termini di cui all', domanda di ricognizione della qualità di studente, corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di fuori corso.
Indipendentemente dalla presentazione della domanda di ricognizione e dal pagamento della relativa tassa, essi possono ottenere certificati relativi alla carriera scolastica precedentemente percorsa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-16