Regolamento§ 2

Art. 20

In vigore dal 8 set 1938
La Commissione per l'esame di concorso è composta dal preside della Facoltà o da un professore da lui designato, che la presiede, e da due professori scelti dal preside fra gli insegnanti di materie fondamentali. Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti per la prova scritta di cultura generale. Il candidato che non consegua almeno sei decimi dei punti a disposizione della Commissione è eliminato. La graduatoria di merito è compilata dalla Commissione in base al voto complessivo dei singoli candidati, determinato dalla somma del voto di idoneità conseguito nella prova di cultura generale e dei voti o della media dei voti riportati nel titolo di studi medi richiesto per l'ammissione, nelle discipline indicate a seconda dei casi dalle tabelle annesse al R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-20

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Art. 20 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo