Regolamento§ 2

Art. 17

In vigore dal 8 set 1938
Il concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi della Facoltà di magistero è bandito per un numero di posti determinato, di volta in volta, con decreto ministeriale. Anche chi aspiri ad essere iscritto nella Facoltà di magistero ad anno di corso successivo al primo, in base a studi compiuti in altra Facoltà o Istituto superiore italiano o estero, deve sostenere e superare l'esame di concorso per l'ammissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo