Regolamento›§ 2
Art. 17
In vigore dal 8 set 1938
Il concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi della Facoltà di magistero è bandito per un numero di posti determinato, di volta in volta, con decreto ministeriale.
Anche chi aspiri ad essere iscritto nella Facoltà di magistero ad anno di corso successivo al primo, in base a studi compiuti in altra Facoltà o Istituto superiore italiano o estero, deve sostenere e superare l'esame di concorso per l'ammissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-17