RegolamentoCapo I

Art. 14

In vigore dal 8 set 1938
Coloro i quali abbiano seguito il corso di studi, cui sono iscritti, per l'intera sua durata, senza aver preso l'iscrizione a tutti gli insegnamenti prescritti per l'ammissione all'esame di laurea o diploma o senza averne ottenuto le relative attestazioni di frequenza, debbono iscriversi come ripetenti per gli insegnamenti mancanti di iscrizione o di frequenza. La ripetizione deve esser fatta per uno o più anni a seconda che si tratti di insegnamenti annuali o pluriennali. La stessa norma si applica agli studenti dei corsi di laurea o diploma distinti in bienni, che non si siano iscritti o che non abbiano ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza per tutti gli insegnamenti del biennio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-14

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Art. 14 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo