Regolamento›Capo I
Art. 9
In vigore dal 8 set 1938
Lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra Università o Istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore può in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi.
Può egualmente il rettore o direttore accordare il congedo allo studente fuori corso, quando, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda di trasferimento giustificata da gravi motivi.
Il rettore o direttore trasmette il foglio di congedo contenente la copia conforme della carriera scolastica dello studente trasferito al rettore o direttore dell'Università o Istituto cui lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.
Il rettore o direttore dell'Università o Istituto, ove lo studente si trasferisce, provvede alla determinazione dello ulteriore svolgimento della carriera scolastica, udito il parere del Consiglio della Facoltà competente, e ne dà notizia per iscritto all'interessato, salva a questi la facoltà di ricorrere ai sensi dell'art. 151, comma 2°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
Chi si è trasferito ad altra Università od Istituto non può far ritorno presso l'Università od Istituto di provenienza se non sia trascorso un anno solare, salvo che la domanda di ritorno sia giustificata da gravi motivi.
Lo studente che ottiene il trasferimento ad altra Università o Istituto dopo la sessione estiva di esami può sostenere nella nuova sede esami nella sessione autunnale.
Storico versioni
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