Regolamento§ 2

Art. 21

In vigore dal 8 set 1938
L'immatricolazione nella Facoltà è disposta secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. A tal uopo gli interessati debbono esibire le quietanze di pagamento, o la corrispondente domanda di esonero, e le fotografie, di cui alle lettere c) e d) dell', entro il termine che sarà stabilito dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto. Il candidato dichiarato idoneo nel concorso di ammissione può essere immatricolato anche in uno dei tre anni accademici successivi, subordinatamente alla disponibilità dei posti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-21

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Art. 21 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo