Regolamento›Capo I
Art. 1
In vigore dal 8 set 1938
Regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori.
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Chi aspira ad ottenere l'immatricolazione in una Università o Istituto superiore deve - salvo quanto è disposto dagli e seguenti per la Facoltà di magistero - presentare domanda su carta legale al rettore o direttore, e in essa deve indicare:
a) la residenza della famiglia;
b) la propria abitazione nella città sede dell'Università o Istituto superiore;
c) il corso di laurea o diploma cui intende iscriversi.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di nascita legalizzato;
b) titolo originale di studi medi prescritto, ai sensi del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e delle tabelle annesse al R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882, per l'ammissione al corso che il richiedente intende seguire, ovvero un certificato provvisorio che dovrà essere sostituito nel Corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;
c) quietanze del pagamento della tassa d'immatricolazione; della prima rata della tassa annuale d'iscrizione della prima rata della sopratassa annuale per esami di profitto e del contributo per opere sportive ed assistenziali;
d) due fotografie, firmate dal richiedente, di cui una autenticata.
Il titolo originale di studi medi non potrà essere restituito prima della fine del corso universitario.
La domanda d'iscrizione agli anni di corso successivi deve essere corredata dalle quietanze del pagamento della prima rata della tassa annuale d'iscrizione, della prima rata della sopratassa annuale per esami di profitto e del contributo per opere sportive ed assistenziali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-1