Regolamento›Capo I
Art. 2
In vigore dal 8 set 1938
La domanda d'immatricolazione o d'iscrizione deve essere presentata nel periodo dal 1° agosto al 5 novembre inclusi.
Il rettore o direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione e di iscrizione, presentate anche dopo il detto termine, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-2