RegolamentoCapo I

Art. 2

In vigore dal 8 set 1938
La domanda d'immatricolazione o d'iscrizione deve essere presentata nel periodo dal 1° agosto al 5 novembre inclusi. Il rettore o direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione e di iscrizione, presentate anche dopo il detto termine, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-2

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Art. 2 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo