Regolamento›Capo I
Art. 7
In vigore dal 8 set 1938
I professori ufficiali e i liberi docenti si accertano della frequenza, della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno.
La frequenza ai corsi è comprovata dalla attestazione dei professori sul libretto d'iscrizione.
Gli studenti, per i quali manchi tale attestazione, non sono ammessi all'esame di profitto per la materia corrispondente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-7