Regolamento›Capo I
Art. 8
In vigore dal 8 set 1938
Nessun anno di corso è valido se lo studente non si sia iscritto almeno a tre insegnamenti del proprio corso di studi o a quel numero diverso di insegnamenti a tal fine stabilito nello statuto, e non ne abbia ottenuto l'attestazione di frequenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-8