Regolamento›Capo I
Art. 6
In vigore dal 8 set 1938
Lo studente, oltre che agli insegnamenti fondamentali e al numero d'insegnamenti complementari obbligatorio per il conseguimento della laurea o del diploma cui aspira, può iscriversi a qualsiasi altro insegnamento complementare del proprio corso di laurea o diploma, e, per ciascun anno, a non più di due insegnamenti di altri corsi di laurea o diploma, nella stessa Università o Istituto superiore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-6