Regolamento§ 2

Art. 22

In vigore dal 8 set 1938
Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, le tasse di fuori corso, le sopratasse per esami di profitto e per quelli di laurea o diploma, le sopratasse di ripetizione di esame e il contributo per le opere sportive ed assistenziali si pagano alla cassa della Università o Istituto. Le tasse di concorso per l'ammissione alla Facoltà di magistero e di laurea o diploma si pagano con vaglia postale intestato al procuratore del registro della circoscrizione in cui ha sede l'Università o Istituto e consegnato alla segreteria. Questa, presa nota dei vaglia nei fascicoli personali degli studenti e nei registri di carriera scolastica, li descrive in apposito elenco in duplice esemplare e li trasmette all'ufficio del registro cui sono diretti. L'ufficio del registro restituisce uno degli esemplari alla segreteria insieme con la bolletta per l'ammontare complessivo delle tasse risultanti dall'elenco. Lo studente può ripartire il pagamento della tassa annuale d'iscrizione in quattro rate bimestrali anticipate, versando la seconda, terza e quarta rata rispettivamente non oltre la fine dei mesi di gennaio, marzo e maggio. Può inoltre ripartire il pagamento della sopratassa per esami di profitto in due rate anticipate, versando la seconda non oltre la fine del mese di marzo. La disposizione del presente comma non è applicabile agli studenti di cittadinanza straniera appartenenti a famiglia residente all'Estero ai quali è concessa la dispensa dal pagamento di metà delle tasse e sopratasse. La tassa di fuori corso e la sopratassa per gli esami di profitto valgono per il solo anno accademico per il quale sono pagate; la sopratassa per gli esami di laurea o diploma e le sopratasse di ripetizione di esame devono essere nuovamente pagate ogni qualvolta il candidato si presenti ai relativi esami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-22

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Art. 22 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo