Regolamento›§ 2
Art. 27
In vigore dal 8 set 1938
Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi pagati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-27