Regolamento§ 2

Art. 27

In vigore dal 8 set 1938
Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi pagati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-27

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Art. 27 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo