Regolamento›§ 2
Art. 29
In vigore dal 12 apr 1953
Il provento annuale delle soprattasse indicate nell' viene computato nelle Università e negli Istituti superiori liberi e negli Istituti superiori di magistero pareggiati, limitatamente a ciascuna Università o Istituto. La destinazione del provento anche ai fini del riparto, è determinata dai rispettivi Consigli di amministrazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-29