Regolamento§ 2

Art. 29

In vigore dal 12 apr 1953
Il provento annuale delle soprattasse indicate nell' viene computato nelle Università e negli Istituti superiori liberi e negli Istituti superiori di magistero pareggiati, limitatamente a ciascuna Università o Istituto. La destinazione del provento anche ai fini del riparto, è determinata dai rispettivi Consigli di amministrazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-29

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Art. 29 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo