Regolamento›§ 2
Art. 33
In vigore dal 8 set 1938
Gli studenti orfani, mutilati o invalidi di guerra o orfani mutilati o invalidi per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, o che si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, possono ottenere, se siano di disagiata indizione economica, la dispensa dal pagamento delle tasse di immatricolazione e d'iscrizione e della sopratassa per esami di profitto per il primo anno di corso, quando abbiano conseguito senza esami di riparazione il titolo di studi medi richiesto per l'ammissione al corso universitario; possono ottenere la dispensa dal pagamento della tassa per il concorso alla Facoltà di magistero, quando abbiano conseguito senza esame di riparazione il titolo di studi medi richiesto per tale concorso.
Essi possono ottenere la dispensa dal pagamento della tassa d'iscrizione e dalla sopratassa per esami di profitto negli anni successivi, quando abbiano superato gli esami consigliati dalla Facoltà per l'anno precedente o un numero di esami corrispondente o che comunque sia ritenuto dalle autorità accademiche adeguato al piano di studi consigliato dalla Facoltà, e non siano stati respinti in alcun esame.
Essi possono ottenere la dispensa dal pagamento della sopratassa di laurea o diploma, quando nell'ultimo anno di corso abbiano superato gli esami consigliati dalla Facoltà o un numero di esami corrispondente o comunque ritenuto adeguato come nel comma precedente e non siano stati respinti in alcun esame, e possono ottenere la dispensa dal pagamento dalla tassa di laurea o diploma, se non siano stati in precedenza respinti in detto esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-33