Regolamento§ 2

Art. 32

In vigore dal 8 set 1938
Gli studenti appartenenti a famiglie numerose, ai sensi del n. 1 dell'art. 153 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, possono ottenere l'esonero dal pagamento della tassa d'immatricolazione, della tassa d'iscrizione e della sopratassa per esami di profitto per il primo anno di corso quanto abbiano riportato una media non inferiore ai sette decimi negli esami che costituiscono titolo per l'ammissione al corso universitario; possono ottenere l'esonero da pagamento della tassa per il concorso di ammissione alla Facoltà di magistero, quando abbiano riportato la media stessa negli esami del titolo di studi medi richiesto per l'ammissione al concorso. Essi possono ottenere l'esonero dal pagamento della tassa d'iscrizione e della sopratassa per esami di profitto negli anni successivi, quando abbiano superato gli esami consigliati dalla Facoltà per l'anno precedente o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguito un diverso piano di studi, con una media non inferiore ai sette decimi e non siano stati riprovati in alcun esame. Possono ottenere l'esonero dal pagamento della sopratassa di laurea o diploma, quando abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi gli esami consigliati per l'ultimo anno di corso, o un numero corrispondente di esami, se abbiano seguito un diverso piano di studi, e non siano stati respinti in alcun esame; possono ottenere l'esonero dal pagamento della tassa di laurea o diploma, quando abbiano superato l'esame relativo con una votazione non inferiore ai sette decimi e non siano stati in precedenza respinti nell'esame stesso. I laureati o diplomati, appartenenti a famiglie numerose ai sensi del n. 1 dell'art. 153 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, i quali intendono conseguire altra laurea o diploma, possono ottenere l'esonero dal pagamento, delle tasse e sopratasse del primo anno del nuovo corso di studi, se abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi l'esame di laurea o diploma e gli esami dell'ultimo anno di corso secondo le norme di cui ai commi precedenti e non siano stati riprovati in alcuno degli esami stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-32

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