Regolamento›Capo II
Art. 50
In vigore dal 24 dic 1976
Per ciascun laureato o diplomato, oltre il diploma originale, steso sull'apposito modulo e da consegnare all'interessato, viene redatto altro esemplare originale del diploma, steso su carta di tipo e di formato differente, che deve essere anch'esso firmato dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto, dal preside della facoltà e dal direttore amministrativo. Esso è conservato nel fascicolo personale del laureato o diplomato.
Nei casi di smarrimento o distruzione dei diplomi originali di laurea, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al rilascio dei duplicati dei diplomi, che sono la riproduzione esatta del diploma originale, cui si aggiungerà la dichiarazione, firmata dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto e dal direttore amministrativo e munita del timbro dell'Università o Istituto, che il titolo è duplicato del diploma originale smarrito o distrutto.
A tal fine, l'interessato deve presentare al rettore o direttore dell'ateneo competente apposita domanda in carta legale corredata dei documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del diploma.
Fuori dei casi di smarrimento o di distruzione del diploma, il rettore o direttore può consentire, per giustificati e comprovati motivi, il rilascio del duplicato in sostituzione del diploma a suo tempo rilasciato, che deve essere restituito alla segreteria universitaria e conservato, previo annullamento, nel fascicolo personale dell'interessato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-50