Art. 45
Regolamento§ 2

Art. 45

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In vigore dal 8 set 1938
La punizione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'Università prevista dall' del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n, 1071, non può superare tre anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-45