RegolamentoCapo III

Art. 51

In vigore dal 8 set 1938
Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione in materia di economia e commercio si danno ogni anno in una sola sessione. La sessione è indetta con ordinanza del Ministro dell'educazione nazionale, che viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Con la stessa ordinanza sono indetti gli esami per l'abilitazione nelle discipline statistiche, regolati dalle speciali disposizioni del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo