Regolamento›Capo III
Art. 51
In vigore dal 8 set 1938
Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione in materia di economia e commercio si danno ogni anno in una sola sessione.
La sessione è indetta con ordinanza del Ministro dell'educazione nazionale, che viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Con la stessa ordinanza sono indetti gli esami per l'abilitazione nelle discipline statistiche, regolati dalle speciali disposizioni del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-51