RegolamentoCapo III

Art. 55

In vigore dal 8 set 1938
Chi aspira ad essere ammesso agli esami di Stato per l'abilitazione ad una delle processioni indicate nell' deve presentare domanda su carta legale diretta al presidente della commissione esaminatrice presso l'Università o Istituto dove intende sostenerli, indicando la residenza sua e della famiglia e unendo i seguenti documenti: a) titolo originale o certificato di laurea o diploma oppure titolo originale accademico conseguito all'estero, convalidato nel Regno; b) certificato rilasciato dall'Università o Istituto dove ha conseguito la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di Stato, e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti; c) certificato di nascita legalizzato; d) documento da cui risulti il pagamento della tassa di ammissione agli esami e del contributo di cui all'art. 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; e) quando trattasi di esame di Stato per la professione di medico chirurgo un certificato della Università, dove ha conseguito il titolo accademico, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica ospedaliera. La domanda deve essere presentata alla segreteria dell'Università o Istituto entro il termine stabilito dall'ordinanza che indice la sessione ed è valida anche se il candidato debba, per esuberanza del numero degli iscritti, sostenere gli esami in altra sede. La segreteria accerta la regolarità delle domande e dei documenti, redige un elenco dei candidati, indicando se e quante volte essi abbiano eventualmente sostenuto gli esami con esito negativo e lo consegna al presidente della commissione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-55

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Art. 55 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo