RegolamentoCapo III

Art. 63

In vigore dal 8 set 1938
Per gli esami che richiedano prove scritte o grafiche, la commissione esaminatrice un giorno prima dell'inizio delle prove stabilisce in apposita riunione il tema o i temi delle prove e la durata di esse. Nei giorni stabiliti per le prove scritte o grafiche, il presidente della commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare la integrità della busta suggellata, nella quale è contenuto il tema o i temi, precedentemente predisposti dalla commissione, estrae il tema o i temi e li detta o li fa dettare. Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dall'Università o Istituto, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente della commissione. I lavori, muniti della firma del candidato, sono consegnati, insieme con le minute, ai professori incaricati dell'assistenza, i quali vi appongono la loro firma, indicando l'ora della consegna. I candidati non possono comunicare tra loro nè con estranei. È escluso dall'esame chi contravviene ad alcuna di queste disposizioni o di quelle altre che possano essere date per assicurare la sincerità dell'esame stesso. L'assistenza durante le prove scritte o grafiche è dal presidente di ciascuna commissione affidata, per turno, ai componenti la commissione stessa in numero sufficiente a garantire una efficace sorveglianza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-63

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Art. 63 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo