Regolamento›Capo III
Art. 64
In vigore dal 8 set 1938
Ogni commissario dispone di dieci punti per ogni prova di esame.
Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia conseguito almeno sei decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.
Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità nel gruppo delle prove scritte o grafiche o in una delle prove orali e pratiche non è ammesso alle successive. La sottocommissione, che abbia negato l'idoneità a un candidato in una delle prove orali o pratiche, ne informa immediatamente il presidente della commissione, il quale dispone che il candidato stesso non sia ammesso alle prove successive.
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