RegolamentoCapo III

Art. 64

In vigore dal 8 set 1938
Ogni commissario dispone di dieci punti per ogni prova di esame. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia conseguito almeno sei decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità nel gruppo delle prove scritte o grafiche o in una delle prove orali e pratiche non è ammesso alle successive. La sottocommissione, che abbia negato l'idoneità a un candidato in una delle prove orali o pratiche, ne informa immediatamente il presidente della commissione, il quale dispone che il candidato stesso non sia ammesso alle prove successive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 64 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo