RegolamentoCapo III

Art. 66

In vigore dal 8 set 1938
Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente della commissione dichiara chiusa la sessione, la quale non può per alcun motivo essere riaperta. Dopo la chiusura della sessione, il presidente della commissione: a) dispone l'affissione nell'albo dell'Università o Istituto degli elenchi di coloro che hanno superato gli esami. Detti elenchi debbono contenere i voti di ciascuna prova ed il voto complessivo; b) cura che un elenco completo di tutti i candidati presentatisi, con l'indicazione dei voti di ciascuna prova, del voto complessivo e del risultato dell'esame, sia inviato al Ministero. Detto elenco deve essere firmato da tutti i commissari; c) cura altresì che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Università o Istituti che hanno loro rilasciato i diplomi e le lauree, affinché ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-66

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Art. 66 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo