Art. 72
Regolamento§ 4

Art. 72

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In vigore dal 8 set 1938
Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo consistono nelle seguenti prove orali e pratiche: a) una prova di medicina e specialità affini (dermosifilopatia, pediatria, malattie nervose e mentali); b) una prova di chirurgia e specialità affini (oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria e protesi dentaria, ortopedia); c) una prova di ostetricia. La prova di specialità è a scelta della commissione; in tutti i casi il candidato è tenuto a sostenere la prova di odontoiatria e protesi dentaria. La durata delle prove di cui alle lettere a) e b) è di almeno quarantacinque minuti; la durata della prova di ostetricia è di almeno quindici minuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-72