Regolamento›§ 9
Art. 84
In vigore dal 8 set 1938
Le prove scritte e grafiche sono due e consistono:
a) nello svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica colturale o di zootecnia;
b) nello svolgimento di un progetto di miglioramento fondiario o di un piano di riordinamento economico agrario o di una perizia estimativa in rapporto ad una determinata azienda agraria od a singole parti o momenti di essa.
Per la prova di cui alla lettera a) i temi formulati dalla commissione debbono essere due, uno di tecnica colturale e l'altro di zootecnia: il candidato ha facoltà di scelta.
Per la prova di cui alla lettera b) il tema e l'azienda agraria sono dalla commissione determinati per ciascun candidato.
Per lo svolgimento della prova di cui alla lettera a) sono assegnate otto ore dal momento della dettatura del tema.
Per la prova di cui alla lettera b) il candidato deve, nella azienda agraria assegnatagli, eseguire personalmente e sotto sorveglianza i rilievi tecnici necessari allo svolgimento del tema.
La commissione, in relazione al tempo disponibile e ad altre possibilità pratiche, può limitare i rilievi personali del candidato ad una parte di quelli necessari, facendogli noti i risultati degli altri.
La durata della prova, estesa anche a più giorni, non oltre quattro, è determinata dalla commissione, la quale deve anche fissare le modalità di esecuzione e sorveglianza necessarie per la efficacia della prova stessa.
Per lo svolgimento di questa prova si applicano le disposizioni contenute nei commi dal terzo all'ultimo dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-84