Regolamento›§ 10
Art. 87
In vigore dal 8 set 1938
Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:
a) una prova di medicina;
b) una prova di chirurgia;
c) una prova di zootecnia;
d) una prova che rifletta la tecnica delle ispezioni delle carni da macello.
La durata di ciascuna delle prove orali e pratiche è di almeno trenta minuti.
La prova di zootecnia verte sull'esteriore conformazione e sull'attitudine zootecnica dei soggetti presi in esame. Riflette, inoltre, la tecnica dell'allevamento in relazione particolarmente alla abitazione, alla alimentazione ed alle risorse alimentari del luogo.
La prova che concerne la tecnica delle ispezioni delle carni da macello si deve fare o sull'animale macellato, o sul cadavere o su pezzi patologici sequestrati al macello.
Il candidato, rilevata una determinata lesione, deve riconoscerne la natura, interpretarne la patogenesi e l'istogenesi giudicare se in dipendenza delle lesioni riscontrate le carni siano o no atte al consumo alimentare. Se del caso deve ricorrere alle ricerche di laboratorio necessarie per assicurare il diagnostico cadaverico. È obbligatoria la lettura di un preparato di istologia patologica.
Le prove di medicina e di chirurgia si svolgono sull'animale.
La commissione si accerta della capacità tecnica del candidato nel rilevare i sintomi, delle sue conoscenze sul valore diagnostico dei sintomi rilevati, della sua cultura in anatomia, fisiologia, patologia ed igiene, in rapporto alle esigenze dell'esercizio professionale, ed infine della sua maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni terapeutiche.
Le interrogazioni hanno inizio solo dopo che il candidato abbia completato l'esame clinico dell'animale. Inoltre il candidato deve esporre quali ricerche di laboratorio siano, eventualmente, richieste nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico, indicandone il rispettivo significato semeiologico, e deve eseguire quelle ricerche che la commissione ritenga opportune.
Il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico, ragionato, di cui ai precedenti commi, deve essere richiesto per iscritto, in guisa che il candidato dia prova di possedere anche la necessaria cultura generale nelle discipline fondamentali.
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