Regolamento›§ 9
Art. 86
In vigore dal 8 set 1938
Le commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di agronomo si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, in quattro sottocommissioni: una per la prova di agricoltura; una per la prova di zootecnia; una per la prova di enologia o di caseificio o di oleificio; una per la prova di economia, estimo e contabilità, rurale.
Ogni sottocommissione è composta di tre membri.
Qualora nella commissione non sia compreso un professore di qualcuna delle specialità di cui al primo comma, il presidente della commissione ha facoltà di aggregare, in soprannumero, per gli esami della corrispondente specialità, il professore della sede.
La revisione degli elaborati può essere fatta dalle sottocommissioni, secondo il numero dei candidati e dei rami di agraria da essi prescelti, ma il voto deve essere riassunto dalla commissione plenaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-86