Regolamento›§ 11
Art. 90
In vigore dal 8 set 1938
Le prove scritte e grafiche sono due e consistono:
a) nello svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica forestale;
b) nello svolgimento di un progetto di sistemazione idraulico-forestale di un determinato torrente o nella redazione di un piano economico relativo ad una determinata azienda silvo-pastorale, oppure nella compilazione di una perizia estimativa relativa ad un determinato bosco.
I temi di cui alle prove a) e b) ed i luoghi riferentisi alla prova b) sono determinati per ciascun candidato dalla commissione giudicatrice.
Alle prove scritte si applicano le norme contenute nei commi 4° a 7° dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-90