Regolamento§ 11

Art. 90

In vigore dal 8 set 1938
Le prove scritte e grafiche sono due e consistono: a) nello svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica forestale; b) nello svolgimento di un progetto di sistemazione idraulico-forestale di un determinato torrente o nella redazione di un piano economico relativo ad una determinata azienda silvo-pastorale, oppure nella compilazione di una perizia estimativa relativa ad un determinato bosco. I temi di cui alle prove a) e b) ed i luoghi riferentisi alla prova b) sono determinati per ciascun candidato dalla commissione giudicatrice. Alle prove scritte si applicano le norme contenute nei commi 4° a 7° dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-90

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