Regolamento§ 11

Art. 92

In vigore dal 8 set 1938
La commissione per gli esami di abilitazione alla professione di perito forestale si suddivide, per lo svolgimento delle prove orali, in tre sottocommissioni, una per ciascuna dei gruppi di materie. Ogni sottocommissione è composta di tre membri. Qualora nella commissione non sia compreso un professore di qualcuna delle specialità di cui al primo comma dell', il presidente della commissione ha facoltà di aggregare, in soprannumero, per gli esami della corrispondente specialità, il professore della sede.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-92

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