Regolamento›Capo IV
Art. 97
In vigore dal 8 set 1938
In ogni anno accademico è bandito un concorso fra laureati e diplomati nelle Università o Istituti superiori per borse di perfezionamento negli studi all'interno o all'estero.
Il Ministro stabilisce anno per anno, con apposito avviso di concorso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale:
a) il numero delle borse;
b) l'importo di ciascuna di esse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-97