Regolamento›Capo IV
Art. 99
In vigore dal 8 set 1938
Il concorso è per titoli: sono ammessi lavori manoscritti.
La commissione giudicatrice, nominata dal Ministro, presenta una relazione che contiene il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria di coloro che essa giudica meritevoli.
Ogni membro della commissione dispone di dieci punti: non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.
A parità di merito si applicano i criteri preferenziali stabiliti per le nomine negli impieghi dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-99