RegolamentoCapo IV

Art. 99

In vigore dal 8 set 1938
Il concorso è per titoli: sono ammessi lavori manoscritti. La commissione giudicatrice, nominata dal Ministro, presenta una relazione che contiene il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria di coloro che essa giudica meritevoli. Ogni membro della commissione dispone di dieci punti: non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. A parità di merito si applicano i criteri preferenziali stabiliti per le nomine negli impieghi dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-99

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Art. 99 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo