Regolamento›Capo IV
Art. 100
In vigore dal 8 set 1938
Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso. In caso di rinunzia degli assegnatari, possono essere conferite ai successivi graduati.
Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano l'indicazione dell'Istituto prescelto per il perfezionamento.
Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero. In tali casi si applicano le norme di cui al comma precedente.
La borsa non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello stato, delle provincie, dei comuni e di altri enti pubblici.
Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento, la seconda dopo un quadrimestre di frequenza ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento, dimostrata mediante regolare certificato.
Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi fatti nell'Istituto nazionale o estero, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.
Storico versioni
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