Regolamento›Capo IV
Art. 104
In vigore dal 8 set 1938
II direttorio dell'Opera costituita presso ciascuna Università o Istituto è composto:
a) dal rettore o direttore, presidente;
b) dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento o, se la città, in cui ha sede l'Università o Istituto, non sia capoluogo di provincia, dal segretario del Fascio di combattimento locale;
c) dal professore universitario, fiduciario della sezione locale dell'Associazione fascista della scuola;
d) da un membro del Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto, designato collegialmente dal consiglio stesso;
e) dal segretario del gruppo universitario fascista della sede;
f) dal comandante del locale reparto della Milizia universitaria;
g) dal direttore amministrativo.
Nel caso di parità di voti nelle deliberazioni del direttorio prevale il voto del presidente.
II direttorio amministra l'Opera secondo le norme stabilite dal regolamento speciale e promuove le opportune forme di interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di enti e di privati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-104