RegolamentoCapo IV

Art. 106

In vigore dal 8 set 1938
Presso l'Opera di ciascuna Università o Istituto è costituito un ufficio sanitario diretto da un sanitario nominato dal direttorio. Nelle città che siano sedi di più Università e Istituti superiori, le singole Opere possono giovarsi di uno o più uffici sanitari in relazione alle rispettive esigenze giusta le determinazioni che saranno stabilite dal Comitato locale di coordinamento di cui all'art. 197 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. L'ufficio funziona sotto la forma di ambulatorio durante tutto l'anno accademico. Durante il periodo delle iscrizioni sono stabiliti turni speciali per le visite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-106

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