Regolamento›Capo IV
Art. 111
In vigore dal 8 set 1938
Il riconoscimento della personalità giuridica delle istituzioni indicate nell'art. 191 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, ove non sia disposto per legge, è concesso per decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato.
Non si procede alla creazione di nuovi enti tutte le volte che i lasciti, le donazioni o le elargizioni in genere, anche aventi fini speciali, siano disposti in favore di enti già riconosciuti, semprechè la creazione di una nuova persona giuridica non sia espressamente richiesta dall'atto di fondazione.
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