RegolamentoCapo IV

Art. 113

In vigore dal 8 set 1938
Il Ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio del suo potere di vigilanza, ha facoltà di ordinare visite, ispezioni e inchieste sull'andamento morale, disciplinare ed economico delle opere o fondazioni; ne può annullare le deliberazioni e i provvedimenti quando contengano violazioni di legge o dello statuto o del regolamento o delle tavole di fondazione; può promuovere lo scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni stesse, per gravi motivi o quando, richiamate all'osservanza degli obblighi imposti dalle leggi, statuti, regolamenti o tavole di fondazione, persistano a violarli. Le Amministrazioni di detti enti sono sciolte con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato. La gestione temporanea è affidata ad un Commissario, per un tempo non superiore ad un anno. Le indennità che si ritenga opportuno di corrispondere al Commissario sono stabilite, d'intesa col Ministro per le finanze, nel decreto di nomina e sono a carico della istituzione, salvo rivalsa contro gli amministratori in caso di dolo o colpa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-113

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 113 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo