Regolamento›Capo V
Art. 117
In vigore dal 8 set 1938
Le disposizioni del precedente articolo si applicano a coloro che abbiano conseguito il titolo accademico posteriormente all'anno 1935-36 o lo conseguiranno dopo l'emanazione del presente regolamento, quando abbiano iniziato il corso di studi universitari anteriormente all'anno accademico 1935-36.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-117