Art. 1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-rd-1
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L'articolo 1 sancisce l'approvazione formale del Regolamento riguardante gli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori. Il testo del regolamento viene allegato al decreto stesso. L'atto è emanato previa consultazione del Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale di concerto con l'interno e le finanze. Il testo annesso è firmato dal Ministro proponente e dal Ministro per le finanze.
La norma è emanata per approvare ufficialmente e rendere esecutivo il regolamento relativo agli studenti, ai titoli accademici, agli esami di Stato e all'assistenza scolastica nell'istruzione superiore.
La disposizione riguarda le Università, gli Istituti superiori, nonché gli studenti e i soggetti interessati a titoli accademici, esami di Stato e assistenza scolastica.
Un'università o un istituto superiore deve fare riferimento al regolamento annesso a questo decreto per disciplinare le materie relative agli studenti, all'assistenza scolastica e al rilascio dei titoli. Anche le commissioni d'esame e le autorità competenti applicano le norme allegate per l'organizzazione degli esami di Stato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.