Art. 2

In vigore dal 8 set 1938
Sono abrogati, nelle parti riguardanti la stessa materia disciplinata dal Regolamento sopra menzionato, il Regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674; il Regolamento per gli Istituti superiori di magistero approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1588; il Regolamento generale per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, e successive modificazioni; il Regolamento generale degli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762; il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale approvato con R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1366; il R. decreto 28 novembre 1935, n. 2145, concernente la devoluzione del provento delle sopratasse per esami universitari e ogni altra disposizione contraria o diversa da quelle contenute nell'annesso Regolamento. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Bottai - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 400, foglio 88. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-rd-2

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