RegolamentoCapo IV

Art. 112

In vigore dal 8 set 1938
Ogni istituzione, avente personalità giuridica propria, ha uno statuto contenente le norme per il proprio ordinamento e funzionamento. Gli statuti sono approvati con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato. Ogni istituzione non avente personalità giuridica propria ha un regolamento, da approvarsi con provvedimento del Ministro per l'educazione nazionale. Lo statuto o regolamento deve stabilire: a) il nome dell'opera o fondazione; b) i fini che essa vuole raggiungere; c) i mezzi di cui dispone; d) gli organi che la rappresentano e le loro attribuzioni; e) le norme relative all'amministrazione; f) qualora l'istituzione abbia tra i suoi fini il conferimento di premi, assegni o borse di studio, tutte le norme necessarie per stabilire le condizioni relative all'ammissibilità al beneficio e al godimento di esso; 9) ogni altra opportuna norma per disciplinare il funzionamento dell'istituzione. Quando nello statuto o regolamento siano comprese disposizioni concernenti materia finanziaria o di personale, occorre, per la loro approvazione, il consenso del Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-112

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Art. 112 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo